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CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti – Diritto soggettivo alla Formazione

02/09/2022
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni ricordiamo alle aziende che l’accordo di rinnovo del CCNL del 5 febbraio 2021 ha previsto un rafforzamento dell’esercizio individuale del diritto soggettivo alla formazione che può essere attivato dai lavoratori che non siano stati coinvolti, o per i quali non sia stato programmato un coinvolgimento in iniziative di formazione aziendale, entro il secondo anno di ogni ciclo triennale, ovvero entro la fine del 2021, fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite.
I suddetti lavoratori potranno attivarsi per esercitare il diritto soggettivo alla formazione non solo nel corso del terzo anno del triennio (ovvero nel 2022) ma anche nei successivi 6 mesi (e cioè fino al 30 giugno 2023) fermo restando che trascorso anche questo ulteriore periodo le ore non fruite, salvo che non vi siano stati impedimenti dovuti a comprovabili esigenze tecnico-organizzative o al superamento della percentuale massima di assenza complessiva, decadranno. 
 
Nel caso dell’iniziativa individuale le ore di formazione, sempre fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite, sono a carico dell’azienda. Pertanto nel 2022 e fino al 30 giugno 2023, il lavoratore che non è stato coinvolto, in tutto o in parte, in programmi formativi aziendali potrà esercitare il diritto soggettivo alla formazione, fino a concorrenza delle 24 ore a carico del datore di lavoro, chiedendo di partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda. 
 
Ricordiamo infine che: 
 - per poter esercitare il diritto soggettivo alla formazione, il lavoratore deve farne richiesta entro i 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell’azienda, la documentazione necessaria.
-  che le iniziative formative alle quali il lavoratore ha partecipato, debitamente documentate dall’ente formatore o dall’azienda, siano registrate.
- che qualora le iniziative formative prevedano un costo di frequenza, l’azienda, anche integrando risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi l’onere della spesa per un massimo di 300 euro.
  
Per ulteriori informazioni le aziende possono rivolgersi al Servizio Formazione (Tamara Viganò, tvigano@confindustria.ge.it, tel. 010 8338421 - 3355995511)
 
Servizio Formazione Rapporti con Università e Scuola - tvigano@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.421

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