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SANZIONI UE RUSSIA - TEMPLATE DEFINITIVO notifiche petrolifere ex art. 3 quaterdecies del Reg. 2014/833

08/07/2022

Con riferimento alle notifiche che si rendono necessarie da parte degli Stati membri nel quadro dell’embargo petrolifero, previsto dall’articolo 3 quaterdecies del reg. 833/2014 e s.m.i., si trasme il modulo in formato Excel – reso disponibile dal Ministero Affari Esteri - che le aziende interessate dovranno compilare e inviare all’indirizzo export.crisiucraina@esteri.it, per ogni operazione “una tantum” di importazione di petrolio o prodotti petroliferi provenienti dalla Federazione russa che intendono d’ora in avanti notificare.
Restano immutate le tempistiche per la corretta ricezione delle notifiche di operazioni una tantum da parte della Commissione, ossia “entro 10 giorni dall’avvenuto completamento”, da intendersi come 10 giorni dalla consegna definitiva della merce. Ciò significa, al fine di assicurare il buon andamento delle operazioni di notifica, che le aziende dovranno far pervenire il modulo compilato all’Unità di crisi del Ministero degli Esteri entro 6 giorni dall’avvenuto completamento.

Servizio Affari internazionali - pponta@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.426

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