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I Diisocianati, la restrizione europea e la formazione obbligatoria per l’uso sicuro

23/02/2023

Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento (UE) 2020/1149 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH, per quanto riguarda i diisocianati. In particolare, la restrizione ha come finalità garantire l’uso sicuro industriale e professionale, nonché una sicura immissione in commercio dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.

I diisocianati, infatti, sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. Sono presenti in moltissimi ambiti come ad esempio adesivi e sigillanti, pavimentazioni e impermeabilizzatori, rivestimenti, vernici, schiume isolanti rigidi/flessibili/espanse.

A causa della sensibilizzazione delle vie respiratorie dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, è stata riscontrata evidenza di malattie professionali quali asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione europea.

Il Regolamento prevede le seguenti restrizioni :

1. un divieto all'immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:

-la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure

-il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”;

2. un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

-la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure

-il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Nel Regolamento vengono elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

A proposito dell’attività formativa richiesta dal Regolamento nei casi sopra indicati, Confindustria Genova, tramite la propria Società di Servizi Ausind Srl, organizza un Corso Modulo Base di  3 ore rivolto a tutti i lavoratori che manipolano isocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

E’ previsto anche un Corso  Modulo Intermedio  Aggiuntivo  di  1 ora rivolto a tutti i lavoratori che ne fanno i  seguenti usi:  manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata;  applicazione con rullo;  applicazione con pennello;  applicazione per immersione o colata;  trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazioni.

Per i dettagli, i costi e le iscrizioni ai corsi consultare il sito www.ausind.it (area Formazione e corsi - Corsi aziendali e interaziendali – Ambiente). Per ulteriori informazioni le imprese possono rivolgersi ad Ausind srl (Silvia Alcozer, tel. 010.8338290; Gaia Grimaldi, tel. 010.8338232).

Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro - Carosi Giovanna

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