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Pubblicato il Decreto correttivo sulle emissioni in atmosfera

28/08/2020

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 102 del 2020 recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Il decreto legislativo opera delle modifiche al d.lgs. n. 183 del 2017 in materia di emissioni in atmosfera per i medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo, che saranno vigenti a partire da oggi.  

In particolare, si segnalano le seguenti novità: 

>All’articolo 268 viene inserita la definizione di “emissioni odorigene” tramite la nuova lettera “f-bis)” che riporta la seguente definizione di emissioni odorigene: “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”. Inoltre, sempre per quanto riguarda l’apparato definitorio viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.”

>All’articolo 269 vengono inserite (comma 11-bis e 11-ter) delle precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.

>All’articolo 271 viene inserito il comma 7-bis il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o  di  rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui  si  analizza la disponibilità di alternative, se  ne  considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

>All’articolo 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame. 

>Sempre per quanto riguarda le AVG, si segnala inoltre che “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

> All’articolo 281 viene aggiunto il nuovo comma 10-bis che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 183 del 2017, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006.  In particolare, il comma 10-bis specifica che: “Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273 -bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.”

Servizio Ambiente - vcanepa@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.216

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